GIUSTIZIA ORDINARIA E GIUSTIZIA ORDINISTICA: UN’ANALISI INTERESSANTE

La responsabilità disciplinare è una forma di responsabilità diversa ed aggiuntiva rispetto alla giudiziaria (sia penale che civile che amministrativa) ed incombe su qualsivoglia lavoratore e dunque anche sul sanitario contrattualmente impegnato, pubblico o privato che sia; pertanto il medico risponde del proprio operato e del proprio comportamento non solo alla Magistratura ordinaria ma anche all’Ordine di appartenenza; ed infatti, in uno con l’iscrizione all’Albo, oltre ad acquisire quei diritti che gli consentono di agire, si assoggetta  al rispetto del Codice Deontologico e la sua osservanza ricade sotto il controllo di apposita Commissione Ordinistica che esercita l’attività di controllo e giudizio della condotta degli iscritti ed esercita potere disciplinare sanzionando (avvertimento – censura – sospensione – radiazione), dopo opportuno ed articolato iter procedimentale (audizione – addebito – celebrazione), quegli eventuali comportamenti contrastanti detti principi; e ciò eventualmente in parallelo col percorso giurisdizionale penale (notitia criminis, misure cautelari, termini di prescrizione, patteggiamento, misure alternative alla detenzione).
Congiuntamente ed armonicamente OmceoMi ed Istituto di Medicina Legale di Milano hanno giudicato di estremo interesse analizzare l’andamento e la consistenza dei giudizi ordinistici disciplinari relativi ad iscritti altresì destinatari di pronunce penali per lo stesso evento; ne è nato il progetto di tesi di specialità discussa in data 03.01.22 presso l’Università e redatta dalla D.ssa Maddalena Giriodi (v. allegato) nel contesto di un’analisi pioneristica in ambito medico-legale.
E emerso in estrema sintesi che si rilevano motivati discostamenti di giudizio per illeciti di non particolare rilevanza (con maggior “severità” ordinistica rispetto a quella penalistica), ciò che appare intuitivamente appropriato stante il diverso peso dell’illecito deontologico a fronte di un reato che giuridicamente è di poco conto; i giudizi tornano via via a convergere man mano che l’illecito si fa più eclatante.
E conclude l’elaborato che “dall’analisi dei dati emergono due apparati sanzionatori che, pur ispirati da non divergenti principi di rettitudine tra loro intrinsecamente interconnessi, giungono non infrequentemente a differenti pronunce a motivo della loro inviolabile autonomia e delle diverse e precipue caratteristiche della norma penale e di quella deontologica”.

Milano, 14 gennaio 2022
Dr. Giuseppe Deleo
medico-legale – Consigliere OMCeOMi
 
 
Tesi di Specializzazione di Maddalena Giriodi