Come noto, dal 15 ottobre p. v. entrerà in vigore l’obbligo in capo ai Lavoratori di esibire il cd. Green Pass per poter accedere al luogo di lavoro. L’Art. 3 D.L. 127/2021 prevede, anche in ambito privato, che il Lavoratore possegga ed esibisca, a richiesta, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, la propria certificazione verde. E ciò vale per chiunque abbia un rapporto lavorativo con il Datore di Lavoro, sia esso collaboratore, volontario, tirocinante in formazione.
I Datori di Lavoro entro il 15 ottobre p.v. dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle richieste verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati del suddetto accertamento.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.6.2021 adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 D.P.R. 52/2021 (presumibilmente tramite apposita applicazione da scaricare su devices). Specifica, sempre l’art. 3 D.L. 127/2021, che i Lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il citato Decreto aggiunge che, per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il Datore di Lavoro può sospendere il Lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
La violazione di tali disposizioni comporta sanzioni amministrative e disciplinari.
Queste le disposizioni dettate per i Lavoratori. Si ricorda che gli Operatori Sanitari sono soggetti all’obbligo vaccinale e che per questi non sarà possibile accedere con esibizione di certificazione verde ottenuta a seguito di test antigenico.