OBBLIGO VACCINALE E SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA

Riguardo alla sospensione dei medici e degli odontoiatri non vaccinati (disposta dall’art.4 della legge 76/2021), poiché pervengono diverse comunicazioni in merito, è necessario ribadire che tutta la procedura e l’atto stesso di sospensiva è in capo ad ATS e a Regione e l’Ordine ha il mero onere di comunicare all’interessato il provvedimento, ma non può esercitare alcun potere valutativo.
 
Infatti, l’’art 4 del decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, dispone tra l’altro che 
l’ASL/ATS territorialmente competente deve accertare l’eventuale sussistenza dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e darne comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’ASL determina l’effetto sospensivo nei confronti del professionista 
– l’Ordine ha l’onere di comunicare immediatamente all’interessato la sospensione, di cui peraltro deve essere già stato portato a conoscenza da parte dell’ASL/ATS.
 
La nota del Ministero della Salute n. 32479 del 17 giugno 2021, in riscontro ad una richiesta di chiarimenti della FNOMCeO, precisa che “l’attività posta in capo all’Ordine consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento della Asl”.
La successiva nota del Ministero della Salute n.47627 del 22 settembre 2021 ha ribadito che “l’attività dell’Ordine consiste in un mero onere informativo, ovverosia nella comunicazione all’interessato, previa presa d’atto da parte dell’Ordine medesimo e senza alcuna valutazione di merito, della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento dell’Asl, riportando l’annotazione relativa nell’albo, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali”.

Di eventuali errori nella valutazione del proprio status vaccinale, quindi, (ad esempio soggetto già vaccinato, soggetto esentato dalla vaccinazione nei termini di legge, …) il professionista deve dare pronta comunicazione all’ASL/ATS, non potendo l’Ordine esercitare alcun potere valutativo successivamente all’adozione del provvedimento sospensivo da parte dell’ASL/ATS.