Come è noto I’art. 4 del decreto legge 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, sancisce l’obbligo per i sanitari di sottoporsi alla vaccinazione anti Sars-Cov-2, vaccinazione che può essere omessa o differita solo in caso di (raro) accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
La legge 76/2021 al comma 6 dispone che: “Decorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano in qualsiasi altra forma il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”
L’attività posta in capo all’Ordine consiste in un mero onere informativo, ovverosia la comunicazione all’interessato, previa presa d’atto della sospensione derivante ex lege dall’atto di accertamento portato a termine dall’azienda sanitaria locale.
Segnaliamo che sono in corso gli accertamenti da parte di ATS Milano e che sono già stati notificati a OMCeOMI diversi provvedimenti di sospensione e numerosissimi provvedimenti sono in corso di invio.