CHIARIMENTI DA INPS PER LAVORATORI “FRAGILI” E QUARANTENE

Con il DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni), art. 15 comma 1, lettera a – “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”- il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui all’art. 26 comma 2 del DL n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. 
In merito alla tutela della quarantena, a decorrere dal 1° gennaio 2021,  la legge n. 178/2020 (art.1 comma 484) ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare nel certificato di malattia da inviare all’INPS gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla stessa, precedentemente previsto al comma 3 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020.
La nuova normativa tiene conto delle molteplici difficoltà da parte dei medici curanti nel reperire le informazioni relative al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, stante la numerosità degli eventi gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali ai fini del tracciamento dei contagi, specie nelle fasi più critiche dell’emergenza sanitaria, agevolando, in tal modo, la trattazione da parte dell’INPS dei certificati prodotti nell’anno in corso.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha poi chiarito che è possibile sanare, per l’anno 2020, le certificazioni relative a quarantene e isolamenti carenti di provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle Aziende Sanitarie Locali o a fronte di accertamento di positività di tampone molecolare o test rapido.