Pubblicata dal Ministero della Salute la comunicazione “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”. Il documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Si precisa che il medico competente dovrà sottoporre a visita medica i lavoratori che si sono ammalati gravemente e per i quali si sia reso necessario il ricovero ospedaliero al fine di verificare l’idoneità alla mansione, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 dopo 21 giorni, in applicazione del principio di massima precauzione, si applica quanto disposto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, siglato in data 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.