Sulla G. U. n. 80 del 2.4.2021 è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante: “Procedura del doppio certificato medico in caso di assenza del militare della Guardia di finanza per motivi di salute”.
Si evidenzia l’articolo 3 (certificazione di malattia) il quale prevede che: “Il militare che si assenta per motivi di salute presenta apposita certificazione di malattia rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria che ha accertato la condizione di inidoneità psico-fisica a prestare servizio”.
L’articolo 4, comma 1, (Comunicazioni del militare in caso di assenza per motivi di salute) stabilisce, altresì, che: “In caso di assenza per motivi di salute, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 748, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il militare trasmette senza ritardo la certificazione di malattia di cui all’art. 3 contenente: a) sia la diagnosi che la prognosi all’organo sanitario competente della Guardia di finanza; b) la sola prognosi al comando o reparto dal quale egli si trova a dipendere per l’impiego”.