CONSENSO AL VACCINO ANTI-COVID PER SOGGETTI INCAPACI RICOVERATI IN RSA

Sulla G.U. n. 24 del 30/1/2021 è stata pubblicata la legge 29 gennaio 2021 n.6, recante  ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID.
L’articolo  1- quinquies – Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali – dispone relativamente all’individuazione della persona competente ad esprimere o negare il consenso al trattamento sanitario di tale vaccino.
In particolare il comma 2 stabilisce che, in caso di incapacità naturale, ovvero qualora  il  fiduciario, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine dell’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid- 19, il direttore sanitario o il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell’analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata. 
In caso di rifiuto dell’interessato o delle persone titolate ad esprimerlo, il direttore sanitario o il responsabile medico della struttura assistenziale, qualora ritenga invece la vaccinazione appropriata e necessaria, può richiedere con ricorso al giudice tutelare di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

Comunicazione FNOMCeO n.28.2021