OBBLIGO PER L’ORDINE DI SOSPENDERE GLI ISCRITTI CHE NON HANNO COMUNICATO LA PEC

ATTENZIONE: questa comunicazione è rivolta ai soli iscritti che non hanno ancora comunicato la propria PEC all’Ordine. 

La FNOMCeO ricorda che è obbligo di legge la comunicazione del domicilio digitale (PEC) agli Ordini (Comunicazione FNOMCeO n.22.2021). L’Ordine è obbligato a procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo per il professionista che non regolarizza la propria posizione. Infatti il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.

Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto  “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”

Ricordiamo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine.

Come comunicare la propria pec all’Ordine e regolarizzare la propria posizione

Comunicare il proprio indirizzo PEC a info@omceomi.it oppure a segreteria@pec.omceomi.it allegando un documento di riconoscimento. In assenza di documento la richiesta non sarà processata.

Per verificare la registrazione della propria casella PEC occorre consultare il sito www.inipec.gov.it.
SOLO nel caso in cui la pec attuale non corrispondesse a quella pubblicata nel sito www.inipec.gov.it, è necessario comunicarla all’Ordine seguendo le indicazioni sopracitate. 

Per chi non avesse ancora provveduto ad attivare un proprio indirizzo PEC, si ricorda ancora una volta che il Consiglio direttivo dell’Ordine ha da tempo stipulato una convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certificata. La Convenzione è disponibile al seguente link https://manage.pec.it/Convenzioni.aspx, cui si potrà accedere inserendo il codice convenzione OMCEO-MI-0060 e successivamente i dati richiesti da Aruba. A conclusione della procedura on line l’iscritto riceverà la conferma d’ordine e il modulo di adesione che dovrà inviare firmato con copia del documento d’identità seguendo le modalità indicate da ARUBA.  ARUBA procederà, dopo aver verificato la regolarità della procedura, all’attivazione della casella (nome.cogome.codicealfanumerico@pec.mi.omceo.it) e a comunicarlo all’iscritto.
Per assistenza contattare ARUBA al numero di telefono 05750505