TUTELA RINNOVATA PER LAVORATORI TITOLARI DI HANDICAP O AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE

Nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023  (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46) al comma 481 viene riportato che “Le  disposizioni  dell’articolo  26,  commi  2  e  2-bis,  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel  periodo  dal  1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Quindi per il periodo citato è da considerarsi rinnovata la tutela dei soggetti titolari di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 legge 104/92 nonché portatori di patologie (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita) che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il rischio di infezione COVID-19. A questi lavoratori viene riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a ricovero ospedaliero.