Nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46) al comma 481 viene riportato che “Le disposizioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Quindi per il periodo citato è da considerarsi rinnovata la tutela dei soggetti titolari di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 legge 104/92 nonché portatori di patologie (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita) che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il rischio di infezione COVID-19. A questi lavoratori viene riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a ricovero ospedaliero.