OBBLIGO DI PEC PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI

Ricordiamo agli iscritti che il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto  “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
 
In considerazione delle difficoltà nell’ottemperare a tali disposizioni incontrate dai medici che non esercitano più la professione, ma che sono ancora iscritti all’Ordine professionale, è stato presentato a livello parlamentare un emendamento al disegno di legge n. 1925 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio  dell’economia) il cui testo si riporta di seguito:
29.20
Cantù, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani
«7-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, e tenuto conto dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i medici di età superiore i 75 anni, non più titolari di partita IVA e che non esercitano più la professione ma ancora iscritti ai rispettivi Albi o Ordini, sono esentati dall’obbligo di comunicazione del proprio domicilio digitale di cui all’articolo 16 comma 7, del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

Comunicazione n.212 FNOMCeO

Allegato 1