Il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24) ha introdotto sanzioni per il medico che non comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata al proprio Ordine professionale: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
Tale adempimento da parte degli OMCeO è strettamente obbligato in quanto “… il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti …, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.”
Ricordiamo che l’obbligo in capo ai professionisti iscritti agli Albi di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata è previsto da diversi anni dalla L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, che, per favorire un flusso informativo corretto tra professionisti ed enti pubblici e privati, già imponeva la comunicazione della PEC all’Ordine.
Si chiede gentilmente:
- a coloro che sono già in possesso di una pec, prima di inviare la comunicazione della propria pec all’Ordine, di verificare che non sia già stata pubblicata nel Registro Nazionale INIPEC cliccando il seguente link http://www.inipec.gov.it/cerca-pec e inserendo il proprio codice fiscale oppure nome e cognome.
La comunicazione all’Ordine va inviata solo nei casi in cui la propria PEC non risulti nel Registro Nazionale INIPEC, oppure non corrisponda a quella pubblicata.
- a coloro che invece non fossero ancora in possesso di una pec, si ricorda che il Consiglio direttivo dell’Ordine ha da tempo stipulato una convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti di Posta Elettronica Certificata.
La Convenzione è disponibile al seguente link https://manage.pec.it/Convenzioni.aspx, cui si potrà accedere inserendo il codice convenzione OMCEO-MI-0060 e successivamente i dati richiesti da Aruba. A conclusione della procedura on line l’iscritto riceverà la conferma d’ordine e il modulo di adesione che dovrà inviare firmato con copia del documento d’identità seguendo le modalità indicate da ARUBA. ARUBA procederà, dopo aver verificato la regolarità della procedura, all’attivazione della casella (nome.cogome.codicealfanumerico@pec.mi.omceo.it) e a comunicarlo all’iscritto.
Per assistenza contattare ARUBA al numero di telefono 05750505
Premesso quanto sopra, la comunicazione della propria pec dovrà essere effettuata con sollecitudine inviando una e-mail a info@omceomi.it oppure una PEC a segreteria@pec.omceomi.it allegando la scansione fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità.