Pubblicato sulla GU Serie generale – n. 70 del 17-3-2020 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Alcune disposizioni contenute nel decreto vanno a vantaggio anche dei medici e degli odontoiatri, sia dipendenti sia liberi professionisti.
L’articolo 22 del decreto legge (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga) estende la cassa integrazione in deroga anche ai datori di lavoro con un solo dipendente: la misura potrà avere durata massima di nove settimane e potrà essere applicata dai professionisti che impiegano personale di studio.
L’articolo 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19), consente di ottenere un bonus da 600 euro per l’acquisto di servizi di baby sitting, in concomitanza con la chiusura forzata delle scuole. Tale misura, prevista per i lavoratori dipendenti, sarà riconosciuta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
L’articolo 25 del decreto (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19), sancisce per i medici dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato la maggiorazione del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting fino a mille euro.
Estese anche ai liberi professionisti agevolazioni per i mutui prima casa (articolo 54) e sui finanziamenti (articolo 49 e 56).
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, nell’articolo 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi), laddove in particolare si stabilisce che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”.
Per gli stessi soggetti, l’articolo 64 (Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro), riconosce “un credito di imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20mila euro”.
Mentre con il decreto legge “Cura Italia” lo Stato ha concesso da marzo agli autonomi e ai professionisti soggetti alla gestione separata Inps un’indennità di 600 euro finanziata con fondi pubblici, per medici e professionisti è prevista la possibilità di accedere a un fondo il “reddito di ultima istanza”. La somma stanziata è di 300 milioni di euro per tutto il 2020, da dividere tra tutti i dipendenti e gli autonomi rimasti esclusi dalle altre misure.