NUOVE MODALITÀ PRESCRITTIVE PER LA CANNABIS

Pubblicato l’aggiornamento delle indicazioni sulla rimborsabilità a carico del Sistema sociosanitario regionale in Regione Lombardia della Cannabis per uso medico.
In particolare si segnala che, in considerazione della necessità di rendere univoche le indicazioni per l’allestimento galenico dell’olio, la posologia dovrà ricomprendere il  dosaggio espresso in milligrammi (di THC o di CBD a seconda della varietà di cannabis).
La preparazione dovrà essere comunque titolata e i risultati delle analisi potranno essere condivisi con il  medico prescrittore per la valutazione della posologia in termini di gocce, su richiesta esplicita di quest’ultimo.
Sulla prescrizione andrà indicato dal medico anche il metodo estrattivo tenuto conto che il risultato dell’estrazione dipende da esso.
Si ricorda che il medico di medicina generale può prescrivere in regime SSR esclusivamente sulla base del piano terapeutico semestrale redatto dallo specialista, a partire dalla seconda prescrizione relativa al piano stesso.
La rimborsabilità a carico del SSR è prevista agli assistiti lombardi per le seguenti patologie e relativi codici di esenzione che vanno indicati sulla ricetta:
– Paziente oncologico – codice 048;
– Sclerosi multipla – codice 046;
– Glaucoma – codice 019;
– Anoressia nervosa- codice 005;
– Infezioni da HIV – codice 020;
– Terapia del dolore – codcie TDL;
– Sindrome di Gilles de la Tourette –  codice L99.
Sulla ricetta e sul Piano Terapeutico, a partire dal 1° gennaio 2020, dovrà essere riportato obbligatoriamente il codice fiscale. Nello specifico sulla ricetta SSR, oltre al CF, il medico potrà riportare il nome e cognome del paziente o, in alternativa a quest’ultimo, le iniziali del paziente o il codice alfanumerico. Nel caso in cui sia presente solo il codice fiscale la ricetta è da considerarsi valida.
Qualora invece sulla ricetta vi sia solo il nome e cognome del paziente oppure le iniziali del paziente o il codice alfanumerico, in assenza di codice fiscale la ricetta verrà valutata dalla CFA. In mancanza di codice  fiscale, di nome e cognome dell’assistito, di iniziali del paziente e di codice alfanumerico la ricetta verrà addebitata direttamente ai sensi del comma 10 dell’art. 4 DPR 371/98.