La Legge n. 157/19 (c.d Decreto Fiscale) e la Legge di Bilancio n.160/19 contengono disposizioni di sicuro interesse per i professionisti medici e odontoiatri.
I commi 679 e 680 dell’articolo 1, Legge n. 160/19 (Tracciabilità delle detrazioni) dispongono che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 % degli oneri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Pertanto gli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie (ad esempio le visite e le prestazioni specialistiche presso i liberi professionisti e i certificati fiscalmente detraibili rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta) non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. La disposizione specifica nel dettaglio che per strumenti tracciabili sono da intendersi i versamenti bancari o postali ovvero quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il comma 680 dispone che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Si rileva che l’articolo 23 del decreto fiscale, che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito, è stato soppresso durante l’esame presso la Camera dei Deputati. Tuttavia si sottolinea che, a meno di oggettiva impossibilità tecnica, l’obbligo dei professionisti di dotarsi del POS è già vigente e trova la sua fonte legislativa primaria nella disposizione di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni. Si potrebbe creare, quindi, una situazione di “mora del creditore”. È la situazione in cui il creditore, cioè il soggetto che deve ricevere il pagamento, non lo incassa per sua colpa. In conclusione, qualora il professionista non sia dotato di POS ed il paziente non voglia onorare il pagamento con assegno o bonifico, si determinerebbe la sola facoltà del cliente di non procedere al pagamento fintanto che il professionista non se ne doti, ma nessuna sanzione potrebbe essere applicata.
Comunicazione FNOMCeO n.07.2020