ECM: ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI

Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine, è triennale, e per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi, fatta salva la sussistenza di situazioni che determinano esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata nella misura di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e nella misura di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120.
L’esonero e l’esenzione sono diritti che costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale, esercitabili esclusivamente su istanza del professionista sanitario.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali dà diritto all’esonero dalla formazione ECM. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza.
L’esenzione determina una riduzione dell’obbligo formativo triennale in occasione di sospensione, attestata o autocertificata, dell’attività professionale e di incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa. Le situazioni contemplate sono molteplici e sono consultabili nel manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale.
Ricordiamo che è possibile conoscere la propria situazione formativa consultando il sito della Co.Ge.A.P.S. previa registrazione on line al seguente link e che fino al 31 dicembre 2019 chi non avesse soddisfatto nel triennio 2014-2016 l’obbligo formativo (al netto di esenzioni, esoneri e riduzioni) può recuperare i crediti mancanti trasferendoli da quelli acquisiti nel triennio in corso.
Per orientare gli iscritti nella fase finale del triennio formativo 2017/2019 OMCEOMI ha istituito uno sportello informativo riguardante l’Educazione Continua in Medicina.

Lo Sportello ECM rispetterà il seguente calendario settimanale:
–    Martedì dalle 9 alle 14
–    Giovedì – dalle 14 alle 16
–    Venerdì – dalle 9 alle 13
 
Per fruire del servizio, occorrerà fissare un appuntamento, telefonico o in sede, al numero 02/86471 – interni 416 oppure 418.