MEDICI DIPENDENTI. ASPETTATIVA RADDOPPIATA

In vigore dal 7 luglio la legge 19 giugno 2019, n. 56 riguardante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” che aumenta da cinque a dieci anni il periodo massimo di aspettativa per i medici del pubblico impiego che vorranno dedicarsi temporaneamente a un nuovo incarico in Italia o all’estero. La possibilità di aspettativa è prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 165 del 2001 ed è funzionale alla mobilità pubblico-privato, che si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico è conferito da organismi pubblici o privati dell’Unione europea, da ospedali pubblici dei Paesi UE o da organismi internazionali.

Legge-56-2019