Approvato il D.L. 30 aprile 2019, n.35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”. Oltre al
pacchetto di misure che commissariano in toto la sanità calabrese, il decreto prevede molte altre norme di interesse nazionale per la sanità.
L’articolo 11 interviene sul limite di spesa per il personale Ssn (riferito alla spesa 2004 diminuita dell’1,4 per cento) previsto a legislazione vigente. La nuova norma stabilisce ora che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Ssn di ciascuna Regione non potrà superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, o, se superiore, il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. I predetti valori potranno essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell’incremento, rispetto all’esercizio precedente, del Fondo sanitario regionale. Dal 2021, l’incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn.
L’art. 12 proroga al 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l’esercizio della professione medica disposto dal DM. 9 maggio 2018, n. 58 al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato. Inoltre vengono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica veterinari iscritti all’ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. L’assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari viene subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione. Per sopperire alla contingente carenza di medici di medicina generale, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati in medicina e chirurgia idonei all’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che risultino già incaricati, per almeno 24 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è consentito l’accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio e nei limiti di spesa previsti. Si apre infine alla presenza dello psicologo negli studi dei medici di famiglia.
L’articolo 13 (Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale) interviene in tema di carenza di medicinali.
Viene infatti previsto che l’Aifa pubblichi un provvedimento, preventivamente notificato al Ministero della salute, con il quale vengono temporaneamente bloccate le esportazioni di farmaci nel caso in cui ciò sia necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità. Si estende poi il termine temporale (da due a quattro mesi) entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute ad informare l’Aifa dell’interruzione, momentanea o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari Aic.
Per garantire inoltre il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali vengono istituite figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico