Anche le prestazioni di medicina e chirurgia estetica non devono essere documentate con fattura elettronica mediante Sdl. È quanto ha precisato l’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 103.
Nella risposta viene anzitutto ricordato che, per il solo periodo d’imposta 2019, ai compensi che il professionista sanitario percepisce dai pazienti si applica il divieto di emissione della fattura elettronica relativo alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.
Per le Entrate rientrano nel suddetto divieto tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche e perciò anche le prestazioni di medicina e chirurgia estetica, per le quali devono essere emesse fatture in formato analogico. Da ultimo l’Agenzia ha anche precisato che le cessioni a titolo oneroso di prodotti estetici seguono le regole ordinarie (emissione di fattura elettronica tramite Sdì), a meno che la spesa non debba essere comunicata al Sistema tessera sanitaria