Obbligatoria la fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio per le prestazioni sanitarie fatturate a soggetti diversi dall’utente, per esempio nel caso in cui il professionista esegua la prestazione per conto dello studio medico titolare del rapporto con il paziente. L’interessante precisazione emerge dalla risposta a istanza di interpello n.78/2019, pubblicata recentemente dall’Agenzia delle entrate. Come ricorda l’agenzia, l’articolo 10-bis del dl n. 119/2018 ha fatto divieto di emettere fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio limitatamente all’anno 2019, ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema stesso.
In secondo luogo, qualora il soggetto che eroga la prestazione (professionista persona fisica, società ecc.) si avvalga di professionisti terzi che emettono fattura per il servizio nei suoi confronti e non direttamente nei confronti dell’utente, detti professionisti dovranno emettere fattura elettronica tramite il sistema di interscambio, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3, del dlgs n.127/2015, salvo che possano far valere eventuali esoneri da tale obbligo (es. contribuenti che si avvalgono del regime forfettario). L’agenzia rammenta infine che, nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio resta fermo l’obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite fattura analogica o tramite fattura elettronica non veicolata dal sistema di interscambio