COPERTURE ASSICURATIVE E CAVILLI LETTERALI

Un medico di famiglia commette un errore colposo nella prescrizione di un anticoncezionale ad un giovane donna, che rimane gravida e viene dunque condannato al risarcimento del danno da nascita indesiderata, consistente nell’ammontare del mantenimento del figlio sino alla maggiore età (€ 116.000,00 circa + interessi). Com’è ovvio, il medico chiama la propria compagnia assicuratrice in garanzia, ma la compagnia rifiuta il risarcimento, adducendo, come motivazione, il fatto che la garanzia copre (come esplicitato in polizza) esclusivamente i “danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesione personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza ad un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale”. I Giudici di I e II danno ragione alla compagnia, “letteralmente” escludendo che una gravidanza (fatto fisiologico per antonomasia) sia assimilabile ad una lesione personale. Tuttavia, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 4738/2019 – Sez. III civile del 19.12.18) ribalta il giudizio, poiché nelle precedenti sentenze era stato violato il principio dello “spirito di intesa” fra pattuenti (era evidente che, ex ante, il medico intendesse ottenere una copertura per tutte le conseguenze colpose del proprio agire professionale ed analoga era l’offerta che proponevano gli assicuratori), ed anche poiché una gravidanza indesiderata incide sull’integrità del corpo, sul diritto della personalità e sull’autodeterminazione, essendo così, in questo caso, in tutto e per tutto assimilabile ad una lesione personale.

Giuseppe Deleo