A precisazione e rettifica di quanto precedentemente comunicato rispetto la redazione dei certificati per il rilascio del porto d’armi, come si evince dall’art.12 comma 3 del D.l 10 agosto 2018 n. 104 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.209 8/9/2018 e come si legge anche al punto 12 della circolare interpretativa del Ministero dell’Interno del 12 settembre 2018, la potestà di certificazione richiesta è riservata esclusivamente al medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio permanente e non in quiescenza.