La FNOMCeO, con due sue comunicazioni, del 14.06.2018 e del 6.08.2018, ha ribadito e risottolineato che aggiornarsi è un obbligo deontologico e di legge. Tale richiamo si è reso necessario, a dire degli organismi federativi, poichè, da statistiche elaborate dal Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, e fornite da FNOMCeO agli Ordini risulta un’elevata percentuale di professionisti sanitari che non ha assolto l’obbligo formativo relativo al triennio 2014/2016. Ricordiamo che l’art. 16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.rn.i. dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
Inoltre si rileva che l’art.19 del Codice deontologico prevede in capo al professionista l’obbligo di formarsi e di mantenersi aggiornato..
Si ricorda che per conoscere la propria posizione in merito ai crediti ECM acquisiti occorre registrarsi alla piattaforma del Cogeaps, attraverso la quale il professionista può registrare anche eventuali posizioni che danno diritto, se comunicate, ad esoneri (laurea specialistica, corso di formazione specifica in medicina generale, ecc) o esenzioni (congedo maternità e paternità, adozione e affidamento preadottivo, ecc), come da determina CNFC del 17/7/2013.