OBBLIGO FORMATIVO ECM PER MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI

Ricordiamo che l’art. n.16-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di Formazione Continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
Si sottolinea che la verifica dei crediti ECM acquisiti per il  triennio  2014-2016  non potrà avvenire prima del 31.12.2018 termine entro il quale i professionisti avranno la possibilità –  tramite  il  COGEAPS  –  di spostare a recupero del detto triennio i crediti maturati nell’anno solare 2017, mentre per l’attuale triennio 2017-2019 sarà possibile verificare l’assolvimento dell’obbligo non prima del 31.12.2019 salvo eventuali proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua.

Circolare FNOMCEO 59