CONSENSO CON I TESTIMONI

Consenso informato da parte del paziente anche se gravemente disabile, ma certamente in grado di rapportarsi con l’ambiente esterno: è data infatti la possibilità per chi non fosse in grado di firmare di farsi assistere da due testimoni ed è altresì prevista la possibilità di nominare un terzo per interfacciarsi con il personale sanitario, un pò come con la figura dell’amministratore di sostegno.
La legge sul biotestamento (219/2017) ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.

ItaliaOggi Milano del 12.2.2018