ODONTOIATRIA E CONCORRENZA

Ti informo che è stata approvata la Legge annuale per il mercato e la concorrenza
In essa sono contenuti i seguenti 4 articoli che interessano la professione di Odontoiatra:
 
Art.153.
L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
Art. 154.
Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.
Art.155
Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.
Art.156
Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Ai fini dell’esercizio professionale l’interpretazione letterale dell’articolo 153 pone sullo stesso piano le società commerciali con i professionisti iscritti all’Albo degli Odontoiatri. Da oggi per l’esercizio dell’attività di odontoiatria sarà sufficiente avere un capitale e contrattualizzare un direttore sanitario e qualche professionista abilitato ai sensi della legge 409/85, che diventeranno prestatori d’opera per conto di “imprese”commerciali.
Con questa legge a nostro avviso si determina di fatto la violazione legislativa di una professione “REGOLAMENTATA o PROTETTA” , cioè una attività lavorativa subordinata al conseguimento di una laurea specifica, al superamento di un esame di Stato abilitante e all’iscrizione ad un Ordine professionale, che ha il compito di vigilare sulla regolarità del compimento delle attività professionali.
L’effetto pratico della legge ora approvata comporta non solo una inaccettabile discriminazione di una singola professione protetta rispetto a tutte altre professioni “regolamentate” dall’iscrizione all’Albo, con violazione palese dell’art. 3, 33  comma 5 e dell’art. 32 della Costituzione, ma anche pregiudizio per la salute pubblica derivante dall’indifferente affidamento della salute del cittadino a soggetti non abilitati.
Peraltro evidenziamo la contraddizione che la legge introduce per la stesso principio di  “concorrenza”, se si considerano le differenti aliquote fiscali in capo a professionisti e imprese, nonchè il carico previdenziale dei primi, assente per le seconde.
L’articolo 153 della nuova Legge si pone inoltre in palese contrasto e conflitto anche con  il recente parere del MISE del 23/12/2016, ribadito e corroborato  con successiva lettera di cui al Registro Ufficiale U.0078114 del 04/03/2017 dello stesso Ministero scrivente, nel quale si afferma inequivocabilmente come l’unico contesto nel cui ambito è possibile l’esercizio di professioni regolamentate in un sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile sia quello della StP – società tra professionisti-  attività individuata nel settore odontoiatrico con il codice di attività ATECO 86.23.
L’Ordine dei Medici di Milano ribadisce il valore della professione esercitata secondo canoni di eticità e presa in cura dei pazienti. Tuttavia non possiamo non evidenziare il nostro forte disappunto di per la  approvazione di questa legge, che individua ed evidenzia  precise responsabilità politiche esterne ed interne alla professione.
Purtroppo ora la legge è promulgata: sarebbe stato necessario, a nostro avviso, un ben altro fermo atteggiamento a livello nazionale. Compito della CAO Nazionale sarà quindi quello di chiedere al Parlamento di modificare l’articolo 153 della Legge nonché di fare pressioni affinché gli Ordini possano vigilare sul rispetto delle regole deontologiche anche da parte delle società di capitale ormai equiparate per legge ai singoli professionisti ma attualmente, appunto, non soggette al potere disciplinare ordinistico. Non trascureremo neanche, qualora fosse possibile da un punto di vista tecnico, di sollevare nelle sedi competenti la questione di legittimità costituzionale, proprio per gli elementi che abbiamo sopra evidenziato: questa norma, incredibilmente, riguarda e penalizza, unica fra tutte, solo la professione odontoiatrica.

Andrea Senna
Presidente CAO