OMCEOMI ha analizzato in varie sedi la DGR lombarda 6164 del 30 gennaio 2017 che modifica radicalmente l’assistenza ai pazienti cronici e, in considerazione delle importanti ricadute sull’assistenza sociosanitaria erogata sul territorio, ha licenziato una serie di osservazioni sugli aspetti di rilevanza deontologica della delibera.
Di seguito la lettera dell’OMCEOMI.
prot.11148/RCR/gp
Al Governatore della Lombardia
All’Assessore al Welfare
Al Direttore Generale Welfare
Al Presidente della Commissione
Sanità e Politiche Sociali
Consiglio Regionale della Lombardia
Loro indirizzi
Milano, 12 aprile 2017
Oggetto: analisi aspetti deontologici DGR lombarda 6164 del 30 gennaio 2017
Egr. Dott.ri,
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, ha analizzato in varie sedi la delibera come all’oggetto, poiché, come è facile intuire, saranno importanti le ricadute della medesima e delle ulteriori DGR che seguiranno sull’assistenza sociosanitaria erogata sul territorio. Nella seduta consiliare del 28 marzo 2017 sono state infine licenziate una serie di osservazioni per quanto di competenza, che qui di seguito elenchiamo:
– È prevista una remunerazione per i medici ad avanzo di budget: tale modalità è disetica e antideontologica
– È previsto che i Medici Curanti debbano concordare il percorso di diagnosi e cura con il gestore: questo limita la libertà del medico di realizzare l’assistenza più consona al suo paziente e quindi è antideontologico
– È previsto che il gestore possa concordare/contrattare con l’erogatore percorsi di diagnosi e cura privilegiati; tale elemento apre a possibili indebite ingerenze nel percorso di cura e diagnosi, anche di carattere economico; se poi è il medico curante che fa anche da gestore a concordare /contrattare con l’erogatore quanto sopra, il conflitto di interessi è ancora più stridente e problematico; in ogni caso, anche il rapporto tra gestore e Medico Curante (se quest’ultimo non attua la gestione del paziente cronico) può essere inquinato da interessi di natura economica; tutto ciò è antideontologico
– Se il gestore è un MMG di assistenza primaria o fa parte di un gruppo/cooperativa che attua la gestione del cronico, si potrebbe avere una concorrenza sleale nell’accaparramento della clientela del Collega
– Il Codice Deontologico vieta qualsiasi accordo che possa limitare la libertà di scelta del paziente e quindi indirizzare chi firma il patto di cura verso un erogatore a seguito di un accordo tra medici si configura come antideontologico.
Siamo comunque disponibili, come sempre, a trovare soluzioni che siano rispettose della deontologia professionale, nell’interesse del cittadino e nell’ottica della collaborazione che deve animare gli Enti pubblici. Siamo altresì disponibili ad esporre e discutere in Commissione Consiliare Terza le problematiche testé evidenziate.
Da ultimo e collateralmente, segnaliamo che risulta del tutto assente il Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato, che pure è figura del territorio e che potrebbe entrare in maniera utile, virtuosa e condivisa nel processo di gestione del paziente cronico.
Ci è gradito, nell’occasione, porgere cordiali saluti e auguri per l’imminente S. Pasqua.
IL PRESIDENTE
(Dott. Roberto Carlo Rossi)