Una recente circolare del Ministro della Salute riguardante istruzioni operative in merito all’applicazione del D.M. 11 febbraio 1997 relativo alle modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero chiarisce che:
“il medico curante che ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente ad un trattamento con un medicinale regolarmente autorizzato in un Paese estero, ma non in Italia, è tenuto a predisporre e a inviare al Ministero della salute – Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aereonavigante (USMAF-SASN), nonché al corrispondente ufficio doganale ove sono espletate le formalità di importazione, apposita documentazione (nome del medicinale, sua forma farmaceutica; ditta estera produttrice, dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel paese di provenienza; quantitativo di cui si chiede l’importazione nel territorio nazionale; esigenze che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato in Italia; dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità). L’importazione deve essere giustificata da oggettive ragioni di eccezionalità rinvenute nella necessità, in mancanza di una valida alternativa terapeutica,”
Infine la circolare chiarisce che per la procedura operativa per l’importazione di medicinali registrati all’estero, al fine di garantire un’uniforme applicazione sull’intero territorio nazionale, dovrà farsi esclusivo riferimento al modello allegato che dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti a cura del medico curante.