SORVEGLIANZA ANCHE SE IL RISCHIO È BASSO

 In materia di sicurezza sul lavoro l’aver individuato un rischio specifico, pur in termini incerti o comunque bassi, manon aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso, integra la violazione dell’articolo 25, lettera b, del Dlgs 81/2008 (Corte di cassazione, sentenza 35425/2016)

Il Sole24ORE 25.08.2016