CASSAZIONE: ESENZIONE IRAP ANCHE CON PERSONALE DI SEGRETERIA

La Corte di Cassazione con la sentenza 10 maggio 2016, n. 9451 ha respinto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’orientamento del giudice d’appello. “Collaboratore con funzioni di segreteria ovvero ‘meramente esecutive’ non configura il presupposto impositivo Irap dell’autonoma organizzazione”. La sentenza, riguarda tutti lavoratori autonomi, tra cui anche i Medici di medicina generale

Sentenza