Con la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015) sono state apportate modifiche alla disciplina del regime fiscale agevolato, attualmente l’unico in vigore.
La legge di stabilità 2015 aveva introdotto il regime forfettario, che prevedeva una imposta sostituiva pari al 15% da applicare ad una base imponibile definita mediante l’applicazione di un indice di redditività specifico per tipologia di attività.
Dal 1° gennaio 2016 queste le novità:
– La soglia dei ricavi da non superare per l’accesso e la permanenza nel regime (passando dai 15.000 € ai 30.000 € per i professionisti)
– La riduzione al 5 % dell’aliquota sostitutiva per primi 5 anni di attività per chi inizia nel 2016
Riepilogando:
Ricavi conseguiti, ovvero compensi percepiti, ragguagliati ad anno in relazione all’attività esercitata in base al codice attività (soglia tra euro 30.000 e euro 50.000). In presenza di più attività va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non rileva, ai fini del superamento del limite, l’eventuale adeguamento agli Studi di Settore/Parametri
Spese sostenute per l’impiego di lavoratori, a qualsiasi titolo, non superiori a euro 5.000 lordi annui
Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell’ammortamento, non superiore a euro 20.000. Non rilevano in tale contesto i beni inferiori ad euro 516,46 ed i beni immobili; rilevano al 50% quelli ad uso promiscuo
Non sono previsti limiti di durata, né vincoli legati all’età del contribuente
E’ escluso chi:
a) si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
b) non è residente;
c) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
d) unitamente all’esercizio dell’attività, detiene partecipazioni in società di persone / associazioni professionali / Srl trasparenti;
e) nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex articolo 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) di importo eccedente euro 30.000.
Non è più prevista la preclusione al regime nel caso di redditi da lavoro dipendente / assimilato superiore al reddito d’impresa / lavoro autonomo. In ogni caso tale regola non rileva in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel 2015
Si sottolinea che:
1) il regime dei minimi è soppresso a partire dal 1° gennaio 2016, ma resta in vigore per i contribuenti che vi hanno avuto accesso negli anni precedenti fino alla scadenza naturale;
2) il regime forfetario rappresenta un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività;
3) è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.
Semplificazioni
Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:
• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;
• esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;
• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
• esclusione dall’IRAP;
• esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;
• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;
• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF
Per chi inizia nel 2016:
Affinchè si possa accedere a questo regime è necessario che: 1) il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; 2) la nuova attività non rappresenti mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto qualsiasi forma, eccezion fatta per l’eventuale pratica obbligatoria per l’esercizio dell’arte o della professione; 3) l’attività, sebbene rappresenti proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, non abbia rilevato ricavi / compensi, nel periodo d’imposta precedente, non superiori alle soglie di accesso previste per il regime forfetario.
Suggerimento per le indicazioni da riportare in fattura:
“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario/ Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014”
Previdenza:
Il regime forfettario prevede che i contributi siano calcolati sul reddito determinato a forfait. Quindi, ad esempio, un professionista che fattura 20.000 con un indice di redditività del 78%, calcolerà i contributi previdenziali dovuti sul 78% di 20.000, cioè su 15.600.
Il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l’aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito.
La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa come imponibile contributivo il reddito “forfettario”.
dott.ssa Eva Azzimonti – Consulente Commercialista