LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO SOSTITUTO

In caso di sostituzione del medico di medicina generale per assenza, ancorché mediante individuazione da parte dell’assente del sostituto, non può configurarsi in capo a quest’ultimo la responsabilità contrattuale riconducibile all’art.1228 cc, imputabile invece ai medici dipendenti. Questo principio espresso dalla Cassazione penale, sezione IV, n. 9814/2015 del 6 giugno, costituirà un precedente giurisprudenziale, destinato a far scuola

24ORESanita 23.06.2015