Pubblicità: la FNOMCeO ritorna al passato?

Pubblicità: la FNOMCeO ritorna al passato?

Al Presidente FNOMCeO
e p.c.
Ai Presidenti OMCeO

Milano 4 Giugno 2009

Oggetto: riscontro comunicazione n. 14 del Presidente FNOMCeO

Illustre Presidente, caro Bianco, ho portato in Consiglio la Tua comunicazione di cui in oggetto e voglio premettere che il Consiglio, all’unanimità, ha giudicato non condivisibili molte delle conclusioni riportate nel documento “Indagine conoscitiva sugli Ordini Professionali” dell’Autorità Garante principalmente perchè dimostrano di non tener conto della specificità di rilievo costituzionale della professione medica. Analizzando però la Comunicazione FNOMCeO n. 14 tutti siamo rimasti perplessi laddove, richiamata la delibera n. 52 del 23/2/2007, si afferma la necessità di una verifica preventiva del messaggio informativo

Non possiamo dimenticare infatti che, grazie al nostro intervento fortemente critico supportato dalle argomentazioni di un nostro consulente legale, proprio con la delibera 52 del Comitato Centrale FNOMCeO venne sostituito al comma 2 dell’art. 56 del codice deontologico la dizione “autorizzata dall’Ordine” con la dizione “verificata dall’Ordine”.

A seguito di tale sostanziale modifica che accoglieva i nostri rilievi critici, che ci avevano impedito di approvare il primigenio testo del codice deontologico, provvedemmo a fare nostro il nuovo testo con la delibera che alleghiamo.

Se non abbiamo mal compreso pertanto la Tua comunicazione finisce per entrare in contraddizione con la vigente normativa deontologica approvata appunto dal Comitato Centrale del 23/2/2007 dove in alcun modo si parla di verifica preventiva del messaggio ma anzi si esclude l’autorizzazione e qualsivoglia obbligatoria preventiva verifica.

Se si dovesse ritenere la necessità di una verifica preventiva dei messaggi informativi ripiomberemmo in una situazione insostenibile essendo evidente che chi volesse cambiare la propria carta intestata dovrebbe obbligatoriamente richiedere preventivamente la verifica autorizzatoria all’ente. E’ evidente infatti che “verifica preventiva” non può che significare richiesta di autorizzazione di un messaggio ancora non effettuato laddove la norma deontologica prevede una verifica che non può non essere effettuata su un messaggio che ha già visto la luce. Infatti l’espressione “verificata dall’Ordine”, logicamente, sintatticamente e grammaticalmente non può che voler significare che prima vi è il messaggio e poi l’Ordine può verificarne la liceità sotto il profilo della veridicità, trasparenza, non ingannevolezza e decorosità.

Ciò la normativa primaria statuale e deontologica vigente impone.

Dire che dobbiamo verificare preventivamente i messaggi informativi è dire cosa che non può non lasciare perplessi perchè sono ormai anni che ciò non accade proprio perché il Comitato Centrale della FNOMCeO il 23 febbraio, accogliendo i nostri rilievi, sostituì la dizione “autorizzata dall’Ordine “ con la dizione “verificata dall’Ordine”.

Tutto ciò non diminuisce, ma aumenta la responsabilità dei nostri iscritti e il nostro potere deontologico.

E’ evidente infatti che a maggiore libertà corrisponde maggiore responsabilità e certamente un messaggio inveritiero ingannevole o indecoroso, verrebbe da noi censurato e sanzionato. E questo non certamente per la abusata definizione (peraltro usata ancora dal “Garante”) di difesa corporativa, ma solo per la difesa del cittadino, la componente più debole oggetto del messaggio pubblicitario.

Confidando di poterTi trovare d’accordo con le considerazioni sopra esposte ben cordialmente Ti saluto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Garbarini

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