ESENZIONE IVA: MASSIMA PRUDENZA

 Da un quesito posto all’Ordine da un collega si evidenzia la problematicità dell’esenzione dell’IVA in caso di fatturazione per supervisioni e consulenze

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La Corte di giustizia Europea con due sentenze del 20/11/2003 ha stabilito che le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente, dato che esse costituiscono una deroga al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso su soggetto passivo.
In base a tale principio, per delineare l’ambito applicativo dell’esenzione occorre individuare il contesto in cui le prestazioni vengono rese per stabilire il loro scopo principale.
Successivamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 4/E del 28/01/2005, ha interpretato la sentenza della Corte di Giustizia come segue:
“… Ad avviso della Corte se una prestazione … viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all’adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l’esenzione […..] non si applica. Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell’esenzione le perizie […] la cui realizzazione, sebbene faccia appello alle competenze mediche, […] persegue lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui. Non costituiscono altresì, secondo la Corte, prestazioni [… ] esenti quelle effettuate nell’esercizio della professione […] consistenti nel rilascio di certificazioni o referti sullo stato di salute di una persona al fine dell’istruzione di pratiche amministrative, come, ad esempio, quelle dirette ad ottenere una pensione di invalidità o di guerra, oppure esami […] eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile o al fine di intentare un’azione giurisdizionale in relazione ad errori […]”
E’ importante perciò individuare la finalità principale della prestazione: essa ricadrà nell’esenzione iva solo se è diretta alla tutela, al mantenimento o al ristabilimento della salute, con una diretta connessione tra la prestazione resa ed il benessere psico-fisico del soggetto che ne è destinatario.
Nell’attività di tutoraggio (supervisione) clinico, se la stessa è richiesta da un medico e finalizzata alla diagnosi e cura dei suoi pazienti, si può ritenere esente
Si consiglia comunque di dettagliare in fattura:
”supervisione” al dott. Rossi per il trattamento terapeutico del Signor Verdi
Considerato comunque che è molto difficile qualificare in modo univoco le prestazioni rese come prestazioni sanitarie e che quanto sopra esposto è una interpretazione di una norma di legge che lascia spazio a dubbi, la responsabilità rimane sempre a carico del singolo professionista.
 Quindi si raccomanda la massima prudenza nell’applicare l’esenzione

dott.ssa Eva Azzimonti
Consulente Commercialista OMCeOMI