Nuovi adempimenti per i Medici Necroscopi: l’art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 – comma 303 li obbliga a trasmettere per via telematica all’Inps entro due giorni il certificato di “accertamento di morte” che devono stilare quando visitano la salma. In caso di inadempienza e’ prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 300 euro.
Corre l’obbligo di sottolineare che la Legge già prevede che all’emissione dell’atto di morte questo venga comunicato all’INPS da parte dei Comuni. Poiché sembra che molti Comuni italiani siano inadempienti, invece di cercare di migliorare l’efficienza dell’Ufficio di Stato Civile, il Legislatore ha di fatto scaricato la responsabilita’ sui medici.
A complicare la vicenda interviene l’Inps con la sua circolare numero 33 del 13 febbraio 2015. In questa circolare si confonde l’accertamento della morte con la constatazione di decesso, che è quel certificato che viene redatto dal medico che si trova a dover constatare un decesso senza poter compilare la scheda ISTAT in quanto non è il Medico Curante che ha assistito il paziente. Un errore questo che non sarebbe certo perdonato a uno studente durante l’esame di Medicina Legale!
La confusione viene poi aumentata dal fatto che, parlando delle credenziali necessarie per accedere al portale, nella circolare si fa riferimento ai certificati INPS (che di solito sono stilati dai Medici di Famiglia).
Urge quindi fare chiarezza in questo pasticcio all’italiana condito da un esempio di pessima comunicazione.
L’obbligo di invio telematico è relativo all’accertamento della morte e vale solo per i Medici Necroscopi. I Medici di Medicina Generale di Assistenza Primaria e di Continuita’ Assistenziale non hanno nessun nuovo obbligo (se per caso ricoprono anche il ruolo di Medici Necroscopi sono avvantaggiati solo dal fatto che hanno già le credenziali INPS per accedere al portale).