MEDICO IN ASSOCIAZIONE: COSÌ L’IRAP PER LA CASSAZIONE

Le associazioni in partecipazioni non rendono, per il solo fatto di essere costituite, soggetti ad IRAP i propri associati. In particolare non quelle il cui unico scopo è l’utilizzo comune di sedi, attrezzature e personale amministrativo. Questo è il principio che è stato espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, nella nella sentenza del 28 gennaio scorso n. 1662, emessa a favore di un medico di medicina generale in associazione con altri colleghi. La decisione rafforza ed amplia un orientamento in materia di IRAP, già molto favorevole al contribuente, confermando che anche in caso di associazione in partecipazione la debenza dell’imposta non è automatica.

Dottnet.it 9.02.2015