Con due diverse sentenze depositate nel mese di dicembre 2014 la Corte di Cassazione, in dissonanza a precedenti orientamenti, ha rigettato due ricorsi dell’Agenzia dell’Entrate contro due decisioni di Commisssioni Tributarie Regionali che avevano riconosciuto l’esonero dall’IRAP per due medici convenzionati con il SSN che si avvalevano delle prestazioni di un dipendente con mansioni di segreteria