ECM PER I PROFESSIONISTI ALL’ESTERO

La Commissione Nazionale ECM ha ribadito che il medico che professa all’estero, se iscritto ad un ordine italiano, è tenuto ad assolvere l’obbligo del debito formativo sia in base alla normativa italiana, sia secondo quella vigente nel paese straniero.
È possibile richiedere il riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, che in assenza di accordi specifici, saranno abbattuti del 50%.

ECM_Ambito_U_E__Prot_3715_02-04-2014.sflb