OCCHIAIE, DENTISTI E PUBBLICITÀ INOPPORTUNA

Un apparecchio a radio frequenza per il trattamento delle occhiaie, come si legge nel dépliant di presentazione, distribuito anche negli studi odontoiatrici? La perplessità è d’obbligo poiché non si comprende come siffatta apparecchiatura per il trattamento delle occhiaie possa essere allocata e utilizzata negli studi dentistici e odontoiatrici alla luce di quanto stabilisce l’art.2 della legge 24/7/1985 n.490, secondo il quale, notoriamente, formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica. Nel merito, anche il parere negativo del nostro ufficio legale ci conforta: siffatte apparecchiature non possono essere utilizzate da coloro che esercitano la professione di odontoiatra per trattare le occhiaie. Per tali motivi OMCeOMI ha inviato una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Ministero della Salute, alla FNOMCeO e all’ANDI per sollecitare eventuali provvedimenti in merito.

Segnalazione+(1)