La FNOMCeO segnala che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – con sentenza n. 8921/14 (All. n. 1), intervenendo in ordine all’applicazione dell’IRAP, ha affermato che la presenza in uno studio di medicina generale di un dipendente part-time non é sufficiente a determinare la soggezione del contribuente ad IRAP.