IUC

L’imposta unica comunale IUC si basa su due presupposti impositivi:
– uno costituito sul possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
– uno collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali
La UIC comprende:
1) la tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore
2) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili. La Tasi va a sostituire la componente della Tares relativa ai servizi indivisibili (luce, manutenzione delle strade ecc), e prende il posto della maggiorazione prevista per questo sulla tassa per i rifiuti fino al 2013. Si pagherà quindi un pochino di meno per quell’imposta, ma nel cambio si andrà comunque a versare di più in quanto la base imponibile per la Tasi è la stessa dell’Imu, e non semplicemente i metri quadri come previsto per la tassa sui rifiuti.
3) l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali

La Tasi si aggiunge all’Imu, per quel che riguarda gli obblighi di pagamento, ma in ogni caso per i proprietari la somma delle aliquote di Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per la sola Imu al 31 dicembre 2013 (10,5 per mille)

Prima rata Tasi-IMU 2014
Il 16 giugno si andrà alla cassa per il versamento della prima rata Tasi-IMU 2014: nei Comuni che nel frattempo avranno deliberato le nuove aliquote si paga con queste ultime, mentre in mancanza di nuova delibera la situazione è diversa per prime case e altri immobili:
abitazioni principali – salta l’acconto;
altri immobili – Tasi con aliquota base 0,1% (comma 676, Legge di Stabilità) e IMU con aliquote 2013.

 

Seconda rata Tasi-IMU 2014
Prime case: senza le delibere entro il 31 maggio, salta l’acconto di giugno e il versamento Tasi si effettua con unica rata entro il 16 dicembre.
Altre abitazioni: in dicembre, il saldo conterrà il conguaglio sulla base delle delibere comunali 2014, che potranno come tutti gli anni cambiare fino alla fine di ottobre.

Calcoli
Prime case: è espressamente previsto che in mancanza di delibera comunale si paghi solo a dicembre. In questo modo, si evitano pagamenti ai proprietari di prime case che erano esenti IMU (perché le detrazioni azzeravano l’imposta) e che, in mancanza di delibera, con la legge attuale dovrebbero pagare la Tasi, mentre applicando eventuali detrazioni dei Comuni resteranno esenti.
Immobile diversi dalla prima casa: per l’acconto si somma un massimo di 1,06% di IMU (aliquota 2013) + 0,1% di Tasi. In realtà, la somma di IMU + Tasi non può superare l’1,14%, quindi non è chiarissimo cosa bisognerebbe pagare in sede di acconto nei Comuni che avevano nel 2013 le aliquote massime IMU.

I Comuni stanno deliberando.
Milano ha applicato l’intero aumento dello 0,08% agli immobili diversi dalla prima casa, portando la relativa aliquota dell’1,14%; l’aliquota sulle prime case è invece allo 0,25%, con un meccanismo di detrazioni (da 20 a 84 euro) in base a valore dell’immobile e al reddito dei proprietari. In pratica, sugli immobili fino a 200 euro di rendita catastale, il bonus annulla l’imposta, mentre per abitazioni fra 250 e 300 euro di rendita ci sarà una Tasi da 21 a 42 euro, simile all’importo della Mini IMU. Oltre i 350 euro di rendita interviene il criterio del reddito del proprietario: se inferiore a 21mila euro annui la detrazione va a scalare fino ad esaurirsi