La FNOMCeO con la comunicazione n. 28/2014 rileva che l’Agenzia dell’Entrate con Risoluzione N. 9/E del 15 gennaio 2014 (All. n. 1) ha chiarito “che le ricevute di pagamento, rilasciate agli
assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria previsto dalla legge n. 8 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47, previsto dall’articolo 13 della citata Tariffa – allegato A – del D.P.R. n. 642/72”