Caro Presidente,
Ti scrivo, anche su mandato del Consiglio, in seguito al fatto che diversi Colleghi (soprattutto Pediatri di Libera Scelta, ma non solo) ed alcuni datori di lavoro si sono rivolti all’Ordine di Milano per presentare le criticità introdotte dalla interpretazione della novella legislativa riportata nella Tua circolare come all’oggetto, segnatamente in merito alle certificazioni rilasciate in favore di bimbi ammalati che hanno necessità di assistenza parentale.
Come ben sai, la legge 17 dicembre 2012, n° 221 (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012) di conversione del DL 18 ottobre 2012, all’articolo 7 riporta un’importante modificazione e integrazione dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Per Tua comodità di seguito riporto il testo modificato dei commi 3 e 3-bis di recente introduzione/modifica:
“3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato , che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche”.
In sostanza, la Legge rimanda ad un emanando DPCM. Di tutt’altro tenore la Tua circolare, che sembra spingersi ben oltre il dettato legislativo: “L’art. 7, comma 3, concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (sia privato sia pubblico) e mira ad uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia del lavoratore. La novella, confermando che la certificazione in oggetto deve essere rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, sostituisce l’obbligo di presentazione al datore di lavoro del medesimo certificato da parte del dipendente con l’invio in via telematica da parte del medico summenzionato all’INPS, il quale l’inoltra immediatamente, sempre in via telematica, al datore di lavoro. Per l’attuazione delle nuove modalità, si fa tuttavia rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare secondo la disciplina di cui ai capoversi 3 e 3-bis. Il medesimo comma 3 prevede che, ai fini della fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo. La novella in esame appare di immediata applicazione e non subordinata all’emanazione del decreto di cui ai citati capoversi 3 e 3-bis”.
Orbene, in seguito a tale interpretazione, hanno luogo i seguenti casi, di rilevanza deontologica:
– il lavoratore è persona NON appartenente alle FFAA o comunque alle Forze dell’Ordine; in questo caso il Medico deve inviare il certificato telematico, ma NON c’è il DPCM applicativo e l’INPS NON ha provveduto a codificare un’apposita procedura telematica per questa condizione. Pertanto il Medico si trova a commettere un illecito inviando il certificato telematico a nome di un paziente lavoratore che NON è il malato: in pratica siamo nella paradossale situazione che il Medico certifica la malattia del bimbo al padre o alla madre! Non ho bisogno di sottolinearTi come questo induca, di fatto, i Medici a violare la Legge e il Codice Deontologico!
– il lavoratore è persona appartenente alle FFAA o comunque ai Corpi Armati dello Stato; in questo caso l’invio non è telematico ed il certificato è cartaceo, ma il problema rimane. Infatti gli uffici del personale dei vari Corpi Armati dello Stato chiedono che venga indicato il nome del lavoratore sul certificato che attesta la malattia del bambino e la necessità di assistenza genitoriale.
Tutto ciò premesso, voglio innanzi tutto esprimerTi la considerazione di carattere generale di forte biasimo di questo Ordine nei confronti di una norma legislativa che obbliga il Medico a certificare dati di natura extrabiologica e/o metaclinica. Dati di cui il Medico stesso non può avere precisa contezza (come può sapere il Certificatore chi assisterà materialmente il bimbo?). Ti chiediamo quindi di intervenire in maniera più incisiva presso le competenti sedi legislative e di governo quando vengano emessi tali provvedimenti di Legge e di intervenire quantomeno nella scrittura dell’emanando decreto della Presidenza del Consiglio.
Ciò posto, rimane ora il problema delle indicazioni da dare ai Colleghi, che, certamente non potranno emettere certificati in violazione delle norme di Legge e del vigente Codice di Deontologia Medica. Nel caso dell’invio telematico è necessario sensibilizzare l’INPS a mettere tempestivamente in atto una procedura telematica che consenta di ben precisare il nome del bimbo malato ed il nome del lavoratore o della lavoratrice che afferma di assisterlo. Per i lavoratori aderenti alle FFAA o ai Corpi Armati dello Stato sarà a nostro avviso necessario precisare una modalità il più possibile univoca di rilascio del certificato cartaceo in cui venga precisato (ad esempio) che “stante la necessità di assistenza genitoriale, il lavoratore che dichiara di assistere il piccolo Tizio Caio è il Sig. Sempronio Milvio”.
Confido in una Tua sollecita risposta viste le istanze presentatemi dai Medici e dai datori di lavoro.
L’occasione mi è gradita per porgerTi cordiali saluti.
Il Presidente
(Dott. Roberto Carlo Rossi)